
Il Decreto Ministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, introduce importanti novità in materia di assicurazione obbligatoria per le imprese contro i danni causati da calamita naturali ed eventi catastrofali. Il provvedimento attua l’articolo 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, che stabilisce le modalità operative per la copertura assicurativa obbligatoria dei beni aziendali contro eventi naturali di grande entità.
Chi è Interessato?
L’obbligo assicurativo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle estere con stabile organizzazione nel territorio nazionale, iscritte nel Registro delle Imprese, come previsto dall’articolo 2188 del Codice Civile. Sono escluse da questo obbligo le imprese agricole, che seguono un regime normativo differente ai sensi della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Quali Beni Devono Essere Assicurati?
Le imprese devono assicurare le immobilizzazioni materiali, in particolare quelle rientranti nell’attivo dello stato patrimoniale lettera B – I – 1)2)3), ovvero:
- Terreni: fondi o porzioni di fondo, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla conformità.
- Fabbricati: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, includendo fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o istallazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti dalle parti comuni.
- Impianti e Macchinari: macchine elettriche o a controllo numerico è impianti atti allo svolgimento dell’attività esercitata e qualsiasi impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata.
- Attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili, ricambi e basamenti, altri impianti che non rientrano nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché imballaggio e trasporti non iscritti al P.R.A.
Questi beni devono essere protetti da una polizza che copra i danni diretti derivanti da eventi naturali.
Eventi Coperti
La normativa prevede la copertura assicurativa obbligatoria per danni derivanti da:
- Terremoti: ovvero movimenti sismici con epicentro in Italia certificati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
- Alluvioni, inondazioni ed esondazioni: ovvero fuoriuscite incontrollate di acque superficiali che danneggiano strutture e terreni.
- Frane: intese come movimenti di terra e rocce con impatti distruttivi su beni immobili e infrastrutture.
La definizione di tali eventi è stabilita dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 18/2025.
Scadenza, Obblighi e Sanzioni
Le imprese devono stipulare la polizza entro il 31 marzo 2025, conformemente all’articolo 1, comma 101, della Legge n. 213/2023. Il premio assicurativo deve essere proporzionale al rischio, tenendo conto della posizione geografica e della vulnerabilità dei beni assicurati. I premi vengono aggiornati periodicamente secondo il principio di mutualità e le valutazioni sulla pericolosità del territorio. . Il Decreto Ministeriale n. 18/2025, all’articolo 10, stabilisce inoltre le conseguenze per le imprese che non rispettano l’obbligo di assicurazione. Le imprese che non stipulano la polizza obbligatoria entro i termini previsti non potranno accedere a contributi pubblici, agevolazioni finanziarie o fondi emergenziali in caso di eventi calamitosi.
Le polizze possono prevedere massimali e scoperti, ma devono rispettare i limiti minimi stabiliti dalla normativa, come indicato nell’articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 18/2025.
Massimali e Limiti di Indennizzo
La normativa stabilisce specifici limiti di copertura assicurativa:
- Per somme assicurate fino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo deve essere pari alla somma assicurata.
- Per somme assicurate comprese tra 1 e 30 milioni di euro, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata.
- Per somme superiori a 30 milioni di euro, la determinazione di massimali e limiti di indennizzo è lasciata alla libera negoziazione tra le parti.
- Scoperto & franchigia: per importi fino a 30 milioni di euro, la polizza può prevedere uno scoperto fino al 15% del danno indennizzabile, per importi superiori ai 30 milioni lo scoperto è rimesso alla libera negoziazione tra le parti.
Queste disposizioni sono regolate dagli articoli 6 e 7 del Decreto Ministeriale n. 18/2025.
Determinazione del Valore Assicurato
Per una corretta valutazione delle coperture, è fondamentale determinare il valore da assicurare in base alla tipologia del bene:
- Terreni: devono essere assicurati a primo rischio assoluto, considerando il costo di ripristino necessario per riportarli alle condizioni pre-evento, i costi comprenderanno quindi spese per sgombero e bonifica utili a riportare a nuovo le caratteristiche meccaniche e topografiche del suolo.
- Fabbricati: il valore assicurato deve corrispondere al valore di ricostruzione, quindi l’importo necessario per ricostruire il fabbricato con beni equivalenti in termini di materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità rispetto alla destinazione d’uso originaria, perciò il valore deve rispecchiare l’effettivo costo di ricostruzione nelle condizioni precedenti al sinistro.
- Attrezzature, macchinari e impianti: il valore corretto da indicare è il costo di rimpiazzo, ovvero la somma necessaria per sostituire i beni danneggiati con beni della medesima utilità, senza tener conto dell’obsolescenza o dal valore contabile residuo, si tiene quindi conto dell’acquisto di un bene nuovo equivalente per funzionalità e prestazioni ed eventuali spese di trasporto, installazione e collaudo necessarie per rendere operativo il bene sostitutivo.
Una determinazione errata del valore può influenzare l’entità del risarcimento e ridurre la protezione assicurativa effettiva.
Capacità di Assunzione del Rischio da Parte delle Imprese Assicuratrici
Il Decreto Ministeriale n. 18/2025, all’articolo 5, stabilisce che le imprese di assicurazione autorizzate devono determinare la loro propensione al rischio in modo coerente con il fabbisogno di solvibilità globale. Questo include limiti di tolleranza al rischio e meccanismi di cessione dello stesso, come il ricorso alla riassicurazione con SACE S.p.A. o altri strumenti di gestione del portafoglio. Il rispetto di tali parametri è fondamentale per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la continuità delle coperture obbligatorie.
Inoltre, una volta raggiunto il limite massimo di tolleranza al rischio, le compagnie assicurative cessano l’assunzione di ulteriori rischi su tutto il territorio nazionale. In tal caso, devono darne immediata comunicazione all’IVASS e rendere pubblica l’informazione sul proprio sito web, come stabilito dall’articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 18/2025.
Incentivi e Supporto da SACE S.p.A.
Per garantire la sostenibilità del sistema assicurativo, la normativa prevede l’intervento di SACE S.p.A., che può fornire una copertura riassicurativa fino al 50% degli indennizzi a favore delle compagnie assicurative private. Questo meccanismo è disciplinato dall’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 18/2025 e mira a stabilizzare il mercato, riducendo l’onere economico per le imprese.
Importanza della Copertura per i Danni Indiretti
Oltre ai danni diretti ai beni aziendali, è fondamentale considerare anche i danni indiretti, che possono avere un impatto significativo sulla continuità operativa dell’impresa. Un evento catastrofale può causare:
- Interruzione dell’attività produttiva, con conseguente perdita di ricavi.
- Danni alla catena di approvvigionamento, rallentando la produzione o la distribuzione.
- Costi straordinari di ripristino, inclusi quelli per il trasferimento temporaneo dell’attività.
Tuttavia, è essenziale analizzare nello specifico la struttura operativa dell’impresa, poiché l’impatto di un evento catastrofale varia a seconda del modello di business. Alcune imprese, come quelle digitali o di servizi, possono subire minori danni diretti rispetto a imprese manifatturiere o logistiche, che dipendono strettamente dalle immobilizzazioni materiali per la loro operatività. Inoltre, in settori come l’edilizia, le merci stesse possono rappresentare una componente essenziale delle immobilizzazioni, rendendo cruciale la protezione di scorte e materiali da costruzione per evitare blocchi nella produzione e ritardi nei progetti.
Per questo motivo, la valutazione del rischio deve essere personalizzata in base alla tipologia di impresa e alla sua esposizione ai danni indiretti. Molte aziende scelgono di includere una copertura aggiuntiva contro l’interruzione dell’attività, che può garantire la sostenibilità del business anche dopo un evento calamitoso, coprendo i costi derivanti dalla sospensione delle operazioni e dalle difficoltà di ripresa.
Cosa Fare Ora?
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