Il monopattino elettrico è ormai entrato nella vita quotidiana di molte famiglie. Viene utilizzato per raggiungere la scuola, il posto di lavoro o per muoversi rapidamente in città.
È un mezzo pratico e versatile, ma non è un giocattolo.
Un monopattino può investire un pedone, provocare la caduta di un ciclista, danneggiare un’automobile o causare lesioni anche gravi al conducente. E i numeri dimostrano che non stiamo parlando di un rischio marginale.
Secondo gli ultimi dati completi ACI-Istat, nel 2024 gli incidenti stradali con lesioni che hanno coinvolto almeno un monopattino elettrico sono stati 3.895, più di dieci al giorno. Tra conducenti e passeggeri si sono registrati 3.751 feriti e 23 vittime, oltre a un pedone deceduto. Nel 2020 gli incidenti rilevati erano 564: il fenomeno è quindi cresciuto rapidamente insieme alla diffusione di questi mezzi.
È anche per questa ragione che il legislatore ha introdotto nuovi obblighi per proprietari e conducenti.
Cosa cambia per i monopattini elettrici nel 2026?
Le diverse disposizioni non sono entrate in vigore tutte nello stesso momento.
Il casco è già obbligatorio per tutti i conducenti, sia maggiorenni sia minorenni. Il monopattino deve inoltre rispettare i requisiti tecnici previsti, tra cui dispositivi di frenatura, indicatori luminosi di svolta, limitatore di velocità e segnalatore acustico.
Nel maggio 2026 è diventato operativo anche il contrassegno identificativo, spesso chiamato impropriamente “targa” o “targhino”, che deve essere applicato in modo visibile e permanente sul mezzo.
La principale novità assicurativa è però entrata in vigore il: 16 luglio 2026
Da questa data i monopattini elettrici non possono essere posti in circolazione senza una specifica assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi.
Non basta una generica polizza personale o familiare: deve trattarsi di un contratto appartenente al ramo RC Auto, associato al codice identificativo del singolo monopattino e registrato nella banca dati delle coperture assicurative.
Come funziona l’assicurazione obbligatoria del monopattino?
La RC Auto del monopattino serve a risarcire i danni involontariamente provocati a terzi durante l’utilizzo del mezzo.
Può intervenire, nei limiti e alle condizioni previste dal contratto, quando il conducente:
- investe un pedone;
- danneggia un’automobile, una moto o una bicicletta;
- provoca la caduta di un ciclista;
- danneggia vetrine, arredi urbani o altri beni;
- causa un incidente mentre utilizza un monopattino appartenente a un familiare.
Quest’ultimo caso richiede però una verifica importante: il conducente deve rientrare tra quelli ammessi dalla specifica polizza.
La copertura deve riportare il codice del contrassegno identificativo. La piattaforma dei monopattini del MIT è infatti collegata alla banca dati assicurativa ANIA, consentendo alle forze dell’ordine di verificare in tempo reale l’esistenza della copertura.
Durante la circolazione è inoltre necessario avere con sé il certificato assicurativo, in formato cartaceo o digitale.
Quali sono i massimali minimi della RC monopattino?
La copertura obbligatoria deve prevedere almeno:
- 6.450.000 euro per i danni alle persone;
- 1.300.000 euro per i danni alle cose.
Il massimale rappresenta il limite massimo pagabile dalla compagnia per il sinistro. Se i danni dovessero superare tale importo, la parte eccedente potrebbe essere richiesta direttamente al responsabile.
Per questo non bisogna considerare il massimale come un numero puramente formale. È il confine tra ciò che paga la compagnia e ciò che potrebbe ricadere sul patrimonio personale o familiare. Le FAQ ministeriali chiariscono anche gli aspetti relativi ai massimali e alle condizioni della copertura obbligatoria.
Fondo di Garanzia e Sistema Carta Verde
Dal 16 luglio 2026 trovano applicazione anche le disposizioni relative al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e al Sistema Carta Verde.
Il Fondo interviene nei casi previsti dalla legge, ad esempio quando il danno è provocato da un monopattino non assicurato o non identificato. Il Fondo è gestito da Consap, mentre l’istruttoria e la liquidazione vengono affidate alle imprese assicuratrici designate.
Questo non significa che chi circola senza assicurazione sia protetto: dopo aver risarcito la vittima, il sistema può recuperare le somme pagate nei confronti del responsabile.
Il Sistema Carta Verde riguarda invece la circolazione internazionale e la gestione dei sinistri che presentano elementi transfrontalieri. La sua applicazione non autorizza automaticamente a utilizzare il monopattino in qualsiasi Paese: bisogna sempre verificare la validità territoriale della polizza e le regole locali.
La RC famiglia può sostituire l’assicurazione del monopattino?
No.
Uno degli errori più frequenti è pensare:
“Ho già la polizza del capofamiglia, quindi anche il monopattino è assicurato.”
La RC famiglia può essere utile per numerosi rischi della vita privata, ma non sostituisce la specifica RC Auto obbligatoria del monopattino.
Molte polizze familiari escludono espressamente i danni causati da veicoli soggetti a obbligo assicurativo. Inoltre, la RC famiglia non è normalmente associata al contrassegno identificativo e non viene registrata nella banca dati RC Auto.
Dal 16 luglio 2026, quindi, avere soltanto una RC capofamiglia non consente di circolare regolarmente.
Chi può guidare il monopattino assicurato?
La legge consente di guidare il monopattino a partire dai 14 anni. Quando il proprietario è minorenne, gli adempimenti relativi al contrassegno devono essere gestiti dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Ma dal punto di vista assicurativo bisogna verificare qualcosa in più:
- la polizza copre soltanto il proprietario?
- ammette la guida dei familiari?
- comprende espressamente i conducenti minorenni?
- prevede una formula di guida libera?
- cosa accade se il monopattino viene prestato a un amico?
Una limitazione di guida non significa necessariamente che la persona danneggiata non venga risarcita. Può però consentire alla compagnia, dopo aver pagato il danno, di richiedere al proprietario o al conducente la restituzione totale o parziale dell’importo.
È il cosiddetto diritto di rivalsa.
La sola RC Auto ti copre davvero?
La risposta più corretta è:
la RC Auto ti mette in regola e tutela principalmente chi subisce un danno, ma non protegge automaticamente tutte le conseguenze dell’incidente.
Vediamo alcuni scenari concreti.
Perdi il controllo del monopattino e ti fai male
Cadi senza coinvolgere altre persone e riporti una frattura, un trauma o un’invalidità permanente.
La RC Auto non nasce per risarcire le lesioni del conducente responsabile. Spese mediche, riabilitazione e conseguenze permanenti potrebbero quindi restare a tuo carico.
Per proteggere chi guida serve una specifica garanzia infortuni del conducente.
Tuo figlio causa un incidente
Il monopattino è assicurato, ma viene utilizzato da un figlio minorenne o da un familiare.
Se il contratto non ammette quella persona alla guida, la compagnia potrebbe risarcire il terzo e successivamente esercitare la rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente.
Il problema non è quindi soltanto sapere se il mezzo è assicurato, ma anche chi è autorizzato a guidarlo.
Circoli senza casco o trasporti un passeggero
Il danneggiato può essere risarcito, ma il contratto potrebbe prevedere la rivalsa quando il monopattino viene utilizzato senza casco, per trasportare altre persone o in violazione delle regole di circolazione.
La compagnia paga il terzo e poi può chiederti indietro quanto versato.
Il monopattino è modificato o sbloccato
Modificare la potenza o la velocità del mezzo può determinare sanzioni e conseguenze assicurative.
In caso di incidente, la compagnia potrebbe contestare la conformità del monopattino ed esercitare la rivalsa secondo le condizioni contrattuali.
La polizza non trasforma un mezzo irregolare in un mezzo assicurativamente sicuro.
L’incidente comporta conseguenze penali
Quando vi sono persone ferite possono aprirsi accertamenti o procedimenti per lesioni colpose.
La RC Auto si occupa del risarcimento civile, ma non garantisce automaticamente una tutela completa per avvocati, periti e consulenti. Per queste spese è necessario valutare una specifica tutela legale, verificando massimale, esclusioni e copertura dei procedimenti penali colposi.
La compagnia esercita la rivalsa
La rivalsa è uno dei rischi meno conosciuti.
La compagnia risarcisce il terzo danneggiato e successivamente richiede al proprietario o al conducente la restituzione di quanto pagato.
Non basta quindi leggere sul preventivo la frase “rinuncia alla rivalsa”. Bisogna verificare:
- per quali violazioni opera;
- se è totale o parziale;
- se esiste un limite massimo;
- se vale anche per familiari e minorenni;
- se decade quando il proprietario conosceva la violazione;
- se restano esclusi alcol, sostanze stupefacenti o modifiche tecniche.
La rinuncia alla rivalsa non autorizza a violare la legge. Può però ridurre, nei casi previsti, il rischio che il sinistro si trasformi in un debito personale.
Cosa succede se circoli senza assicurazione o contrassegno?
La circolazione senza copertura assicurativa, senza contrassegno oppure con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto comporta una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.
Le altre violazioni possono comportare sanzioni da 50 a 250 euro per diverse inosservanze delle regole di condotta e da 200 a 800 euro per mezzi non conformi ai requisiti tecnici. Nei casi espressamente previsti può essere applicata anche la confisca.
La multa, tuttavia, può essere il problema minore.
In caso di incidente possono aggiungersi:
- richieste di risarcimento;
- rivalse assicurative;
- responsabilità dei genitori;
- spese legali;
- conseguenze penali;
- danni al patrimonio personale e familiare.
Cosa verificare prima di scegliere l’assicurazione del monopattino
Prima di sottoscrivere una polizza non basta confrontare il premio annuale.
È opportuno controllare:
- se la polizza è una vera RC Auto per monopattini;
- se è correttamente associata al contrassegno;
- chi può guidare il mezzo;
- se sono ammessi conducenti minorenni;
- cosa accade quando il monopattino viene prestato;
- quali sono i massimali;
- se sono previste franchigie;
- in quali casi opera la rivalsa;
- se la rinuncia alla rivalsa è totale o limitata;
- se sono comprese tutela legale e infortuni del conducente.
Essere in regola è soltanto il punto di partenza
Dal 16 luglio 2026 assicurare il monopattino non è più una scelta.
Ma due polizze entrambe conformi alla legge possono comportarsi in modo molto diverso quando si verifica un incidente.
La vera differenza non è soltanto tra chi possiede una RC Auto e chi ne è privo. È tra chi ha acquistato una copertura per rispettare formalmente l’obbligo e chi ha verificato:
- chi utilizza realmente il monopattino;
- quali danni sono coperti;
- quali rischi restano esclusi;
- quando la compagnia può esercitare la rivalsa;
- come viene tutelato il conducente;
- quali conseguenze possono ricadere sulla famiglia.
Il prezzo della polizza è facile da conoscere.
Il costo di una clausola non compresa, invece, emerge spesso soltanto dopo l’incidente.
Per questo è utile confrontarsi con un consulente assicurativo indipendente, capace di analizzare non soltanto il premio, ma anche le reali modalità di utilizzo del mezzo, le esclusioni, i massimali e il rischio residuo.
La domanda non è soltanto:
“Il monopattino è assicurato?”
La domanda corretta è:
“Se domani accadesse qualcosa, chi sarebbe realmente protetto?”
Luigi Cataldi
Insurance Manager

