TFR e previdenza complementare: come scegliere senza fermarsi al rendimento

TFR e previdenza complementare

Dal 1° luglio 2026 sono cambiate alcune regole sulla destinazione del TFR e sull’adesione alla previdenza complementare.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, il termine per effettuare le scelte previste è di 60 giorni. In assenza di una scelta, può operare il nuovo meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.

Ma il tema non riguarda soltanto chi viene assunto oggi.

Anche chi lavora già e in passato ha deciso di mantenere il proprio TFR fuori dalla previdenza complementare può valutare, nel rispetto delle regole applicabili, di destinare il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

Ed è qui che nasce la domanda più importante: se decido di costruire una pensione complementare, come scelgo la soluzione più adatta a me?

Il primo errore: cercare semplicemente il fondo che rende di più. Quando si parla di previdenza complementare, si prendono decisioni che possono accompagnarci per venti, trenta o persino quarant’anni. Guardare esclusivamente il rendimento dell’ultimo anno o degli ultimi anni rischia quindi di essere fuorviante.

Un rendimento passato non garantisce quello futuro e, soprattutto, un prodotto che può essere adeguato per un lavoratore di 30 anni potrebbe non esserlo per una persona vicina alla pensione.

Prima del prodotto viene quindi la persona. Età, reddito, situazione familiare, capacità di risparmio, contratto collettivo applicato, anni mancanti alla pensione, obiettivi e propensione al rischio sono alcuni degli elementi che dovrebbero essere analizzati prima di scegliere.

Fondo negoziale, fondo aperto o PIP?

Le principali alternative non sono tutte uguali.

Fondo pensione negoziale

È normalmente collegato a determinati contratti collettivi, categorie o settori.

Uno degli elementi più importanti da verificare è l’eventuale contributo del datore di lavoro.

In presenza delle condizioni previste dal contratto collettivo e dal fondo, infatti, la posizione previdenziale può essere alimentata da:

TFR + contributo del lavoratore + contributo del datore di lavoro.

Prima di confrontare un fondo negoziale con altre soluzioni è quindi essenziale verificare il proprio CCNL e le condizioni previste.

Fondo pensione aperto

È istituito da soggetti autorizzati come banche, compagnie di assicurazione, SGR e SIM ed è accessibile a una platea più ampia.

Può ricevere il TFR maturando e ulteriori contributi volontari.

Generalmente mette a disposizione diversi comparti di investimento – garantiti, obbligazionari, bilanciati o azionari – caratterizzati da differenti livelli di rischio e rendimento atteso.

La domanda, quindi, non dovrebbe essere soltanto “quanto ha reso?”, ma anche:

quel livello di rischio è coerente con la mia età, il mio orizzonte temporale e i miei obiettivi?

PIP – Piano Individuale Pensionistico

Il PIP è una forma pensionistica complementare individuale realizzata attraverso un contratto di assicurazione sulla vita.

Anche in questo caso è possibile destinare il TFR maturando e aggiungere contributi personali.

A seconda del prodotto possono essere presenti differenti modalità di investimento, garanzie o componenti assicurative.

Particolare attenzione deve però essere riservata ai costi e alle condizioni contrattuali: quando l’orizzonte temporale è di venti o trent’anni, anche differenze apparentemente contenute possono produrre effetti significativi sul risultato finale.

Il costo conta: conoscere l’ISC

Uno degli strumenti da utilizzare nel confronto è l’ISC – Indicatore Sintetico dei Costi.

L’ISC consente di rappresentare in maniera sintetica l’incidenza dei costi sostenuti dall’aderente alla forma pensionistica.

Non è l’unico elemento sul quale basare una decisione, ma è un dato importante da mettere insieme a rendimento storico, rischio, caratteristiche della gestione, garanzie e condizioni della forma pensionistica.

La COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – mette a disposizione informazioni, dati e strumenti ufficiali che consentono di conoscere e confrontare le diverse forme di previdenza complementare.

Non esiste il fondo pensione migliore in assoluto. Questo è probabilmente il concetto più importante.

Non esiste una soluzione migliore per tutti. Esiste una soluzione che può essere più o meno coerente con la situazione di una determinata persona.

Pensiamo, per esempio, a due lavoratori:

-Il primo ha 30 anni, molti anni davanti prima della pensione e una buona capacità di sopportare oscillazioni dei mercati.

-Il secondo ha 58 anni ed è molto più vicino al pensionamento.

Anche a parità di reddito, difficilmente sarebbe razionale valutare le loro esigenze previdenziali nello stesso modo.

Ecco perché la scelta dovrebbe partire da una fotografia della persona e solo successivamente arrivare al confronto dei prodotti.

Prima di scegliere, bisogna conoscersi

Prima di decidere dove destinare il proprio TFR può essere utile rispondere ad alcune domande:

  • Quanti anni mancano presumibilmente alla mia pensione?
  • Quale pensione pubblica posso realisticamente aspettarmi?
  • Quale CCNL viene applicato al mio rapporto di lavoro?
  • Posso aderire a un fondo negoziale?
  • Posso beneficiare di un contributo del datore di lavoro?
  • Quanto posso permettermi di versare?
  • Qual è la mia propensione al rischio?
  • Quali costi sto sostenendo?
  • Il comparto di investimento scelto è coerente con il mio orizzonte temporale?

Solo dopo aver risposto a queste domande ha realmente senso confrontare le alternative.

Conoscere, confrontare, pianificare

La previdenza complementare non dovrebbe essere considerata semplicemente come la scelta di un prodotto finanziario o assicurativo.

È una decisione di pianificazione di lungo periodo.

Il nostro approccio parte quindi dall’analisi della situazione personale, lavorativa e previdenziale del cliente e prosegue con il confronto delle alternative attraverso elementi oggettivi e verificabili: costi, ISC, caratteristiche dei comparti, rendimenti storici, livello di rischio, condizioni ed eventuali garanzie.

L’obiettivo non è proporre lo stesso fondo a tutti.

È aiutare la persona a comprendere le alternative e a individuare quella maggiormente coerente con i propri obiettivi, verificandone nel tempo l’adeguatezza.

Perché quando una decisione può produrre effetti per decenni, dedicare tempo a comprenderla prima di scegliere può fare una grande differenza.

Il futuro previdenziale non si improvvisa: si conosce, si confronta e si pianifica.

Per informazioni o per analizzare la propria situazione previdenziale, il nostro team è a disposizione.

Giovanna Lamuraglia

Risk Advisor

TFR E FONDI PENSIONE: LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Dopo aver analizzato le differenze tra fondo pensione negoziale, fondo pensione aperto e PIP, restano alcune domande molto concrete.

Posso trasferire il TFR che ho già accumulato? Posso cambiare fondo? Cosa succede se cambio lavoro? Posso recuperare i soldi prima della pensione? Quanto posso versare? Cosa succede in caso di morte?

Proviamo a rispondere ai dubbi più frequenti.

1. HO GIÀ DEL TFR ACCUMULATO: POSSO TRASFERIRLO IN UN FONDO PENSIONE?

Dipende da dove si trova il TFR già maturato.

Se il TFR pregresso è ancora nella disponibilità del datore di lavoro, può essere possibile conferirlo alla previdenza complementare previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro.

Diverso è il caso delle quote già accantonate presso il Fondo di Tesoreria INPS: secondo l’INPS, queste somme non possono essere successivamente trasferite a un fondo pensione.

È quindi fondamentale distinguere tra:

TFR pregresso rimasto presso il datore di lavoro → trasferimento valutabile previo accordo;

TFR pregresso già accantonato al Fondo di Tesoreria INPS → non trasferibile al fondo pensione;

TFR maturando → può essere destinato alla previdenza complementare secondo le regole applicabili.

Prima di aderire, quindi, è utile verificare non soltanto quanto TFR sia stato maturato, ma dove sia effettivamente accantonato.

2. SE HO LASCIATO IL TFR FUORI DALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE, POSSO CAMBIARE IDEA?

Sì.

La scelta di mantenere il TFR secondo il regime ordinario può essere successivamente modificata: il lavoratore può decidere di destinare il TFR futuro a una forma di previdenza complementare.

Questo non significa però che tutto il TFR accumulato in precedenza venga automaticamente trasferito al fondo. Come abbiamo visto, bisogna verificare separatamente dove sia stato accantonato il TFR pregresso.

3. SE DESTINO IL TFR A UN FONDO PENSIONE DEVO VERSARE ANCHE SOLDI DAL MIO STIPENDIO?

Non necessariamente, ma occorre distinguere il tipo di adesione e le regole applicabili.

Il TFR è già una quota della retribuzione accantonata dal datore di lavoro e può essere destinato alla previdenza complementare.

Il lavoratore può inoltre alimentare la propria posizione attraverso contributi personali.

Nei fondi ad adesione collettiva, il CCNL o gli accordi applicabili possono prevedere anche un contributo del datore di lavoro, normalmente collegato alle condizioni contributive stabilite dagli accordi.

Attenzione però alle nuove regole: per i lavoratori interessati dall’adesione automatica introdotta dal 1° luglio 2026, il meccanismo può comportare la contribuzione piena prevista dagli accordi applicabili: TFR, contributo datoriale e contributo minimo del lavoratore, salve le eccezioni previste dalla normativa.

4. COSA SUCCEDE SE NON SCELGO ENTRO 60 GIORNI?

Dal 1° luglio 2026 sono cambiate le regole per i lavoratori dipendenti privati interessati dal nuovo meccanismo di adesione automatica.

In particolare, per chi è alla prima assunzione dal 1° luglio 2026, entro 60 giorni è possibile scegliere espressamente se aderire a una forma pensionistica complementare oppure mantenere il TFR secondo il regime previsto dall’art. 2120 del Codice civile.

In assenza di una scelta, opera l’adesione automatica alla forma pensionistica individuata secondo le regole previste dalla normativa e dagli accordi collettivi applicabili.

Per chi ha già avuto precedenti rapporti di lavoro, la situazione deve invece essere verificata considerando anche le scelte previdenziali effettuate in precedenza.

5. HO GIÀ UN FONDO PENSIONE E CAMBIO LAVORO: COSA SUCCEDE?

Dipende dalla posizione previdenziale già esistente e dalle scelte effettuate in precedenza.

Dal 1° luglio 2026, se il lavoratore che inizia un nuovo rapporto aveva già destinato il TFR a una forma pensionistica complementare e la relativa posizione non è stata integralmente riscattata, deve comunicare al nuovo datore di lavoro, entro 60 giorni, la forma pensionistica alla quale destinare il TFR maturando.

Non bisogna quindi considerare ogni nuova assunzione come se la storia previdenziale del lavoratore ripartisse da zero.

6. POSSO CAMBIARE FONDO PENSIONE?

Sì.

In generale, trascorsi due anni di iscrizione, è possibile trasferire l’intera posizione individuale maturata a un’altra forma pensionistica complementare iscritta all’Albo COVIP.

Il trasferimento non interrompe l’anzianità maturata nella previdenza complementare e non è fiscalmente tassato.

Prima di cambiare è comunque opportuno confrontare costi, comparti, rischio, condizioni ed eventuali benefici collegati alla forma di provenienza.

7. SE CAMBIO FONDO PERDO IL CONTRIBUTO DEL DATORE DI LAVORO?

È un punto da verificare con particolare attenzione.

La riforma del 2026 ha modificato anche questa materia. Secondo le FAQ aggiornate del Ministero del Lavoro, dal 1° novembre 2026, in presenza delle condizioni previste dalla legge e dagli accordi applicabili, il trasferimento della posizione anche verso una forma ad adesione individuale può consentire di continuare a beneficiare del contributo datoriale.

Poiché il diritto e la misura del contributo dipendono anche dal CCNL e dagli accordi applicabili, questo aspetto dovrebbe essere verificato prima di effettuare il trasferimento.

8. I SOLDI VERSATI NEL FONDO RESTANO BLOCCATI FINO ALLA PENSIONE?

Non completamente.

La normativa consente di ottenere anticipazioni della posizione in determinate circostanze.

In particolare, è possibile richiedere:

fino al 75% in qualsiasi momento per determinate spese sanitarie conseguenti a gravissime situazioni;

fino al 75% dopo 8 anni di partecipazione per acquisto o ristrutturazione della prima casa propria o dei figli;

fino al 30% dopo 8 anni di partecipazione per ulteriori esigenze personali.

Le anticipazioni riducono naturalmente la posizione destinata alla pensione, anche se possono essere successivamente reintegrate.

9. SE PERDO IL LAVORO POSSO RECUPERARE IL CAPITALE?

In determinate circostanze sì.

La normativa prevede ipotesi di riscatto parziale o totale della posizione.

Ad esempio, può essere previsto il riscatto del 50% in presenza di determinati periodi di inoccupazione o altre situazioni previste dalla normativa e il riscatto totale in casi quali invalidità permanente con i requisiti previsti, inoccupazione superiore a 48 mesi o perdita dei requisiti di partecipazione.

Le condizioni devono essere verificate nel caso concreto.

10. QUANTO POSSO DEDURRE FISCALMENTE?

Dal 2026 il limite annuale di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare è stato elevato a 5.300 euro.

La deduzione riguarda i contributi che rientrano nel limite previsto dalla normativa.

È importante distinguere però contribuzione e TFR: il conferimento del TFR segue una disciplina propria e non deve essere confuso con i contributi utilizzati per beneficiare della deduzione fiscale.

11. I RENDIMENTI DI UN FONDO PENSIONE SONO GARANTITI?

No, non necessariamente.

Il risultato dipende dal comparto scelto e dall’andamento degli investimenti.

Esistono comparti con caratteristiche differenti — ad esempio garantiti, obbligazionari, bilanciati e azionari — e ciascuno presenta un diverso rapporto tra rischio e rendimento atteso.

Anche quando sono previste garanzie, occorre leggere attentamente quando e a quali condizioni operano.

Per questo il rendimento storico non dovrebbe mai essere utilizzato da solo per scegliere un fondo.

12. COME POSSO CONFRONTARE I COSTI DEI DIVERSI FONDI?

Uno degli strumenti più utili è l’ISC – Indicatore Sintetico dei Costi.

L’ISC consente di valutare l’incidenza dei costi sulla posizione previdenziale utilizzando criteri standardizzati e facilita quindi il confronto tra diverse forme pensionistiche.

Su periodi di venti o trent’anni, differenze apparentemente contenute nei costi possono produrre effetti significativi sul risultato finale.

Per questo è opportuno confrontare costi, rendimenti e rischio, e non uno solo di questi elementi.

13. COSA SUCCEDE AL FONDO PENSIONE SE MUOIO PRIMA DEL PENSIONAMENTO?

La posizione accumulata non viene automaticamente perduta.

In caso di morte dell’aderente prima dell’accesso alla prestazione pensionistica, la posizione può essere riscattata dai soggetti designati dall’iscritto; in assenza di designazione, viene liquidata agli eredi legittimi o testamentari.

È quindi opportuno verificare anche l’eventuale designazione dei beneficiari.

Se invece il decesso avviene dopo l’inizio dell’erogazione della prestazione, gli effetti dipendono dalla modalità di prestazione scelta, ad esempio dalla presenza di una rendita reversibile.

14. AL MOMENTO DELLA PENSIONE DEVO PER FORZA TRASFORMARE TUTTO IN RENDITA?

No.

Le modalità di erogazione dipendono dai requisiti e dalle condizioni previste dalla normativa.

Accanto alle tradizionali prestazioni in rendita e, nei casi previsti, in capitale, la riforma del 2026 ha introdotto ulteriori possibilità, tra cui rendita a durata definita e prelievi flessibili.

Dal 31 ottobre 2026 è inoltre prevista l’ulteriore possibilità dell’erogazione frazionata del capitale per un periodo non inferiore a cinque anni.

La modalità più appropriata dovrà quindi essere valutata al momento del pensionamento in relazione alla posizione accumulata e alle esigenze dell’aderente, monitorando nel tempo il montante accumulato per non essere costretto a fare scelte non pianificate.